CREDITI COMMERCIALI VERSO LA P.A. CON SOGLIA DI SOSPENSIONE

 

Ridotta da 10.000 a 5.000 euro la verifica in presenza di ruoli scaduti

 

Dal 1° marzo 2018, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 le P.A. e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, verificano che il beneficiario non risulti inadempiente al versamento di importi dovuti a seguito della notifica di cartelle di pagamento.

 

I soggetti pubblici dovranno rivedere le loro procedure di pagamento a decorrere da giovedì 1° marzo, in quanto la verifica preventiva telematica stabilita dall’articolo 48-bis del D.P.R. 602/1972 prevede la riduzione della soglia del debito, da 10.000 euro a 5.000 euro.

 

Novità dal 1° marzo 2018

Le modifiche, introdotte dai commi da 986 a 989 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2018, comportano la verifica preventiva sui pagamenti:

Ø ante 1° marzo, dell’importo oltre i 10mila euro;

Ø dal 1° marzo, dell’importo oltre i 5mila euro.

L’applicazione delle nuove regole è collegata al momento di emissione dell’ordinativo di pagamento da parte del soggetto pubblico e non della sua esecuzione dell’istituto cassiere/tesoriere. Quindi, gli ordinativi di pagamento emessi dal 1° marzo dovranno tenere conto del limite ridotto e rientreranno nella sospensiva dei 60 giorni, invece dei 30 giorni.

Se il soggetto pubblico riceve comunicazione da parte di Entrate-Riscossione, entro i cinque giorni feriali successivi alla verifica della presenza di un inadempimento a carico del beneficiario blocca il pagamento per consentire la notifica dell’atto di pignoramento. In questo caso, il blocco resterà per 60 giorni dalla comunicazione se l’ordinativo di pagamento a cui si riferisce è stato emesso a partire dal 1° marzo 2018, ma anche per ordinativi emessi precedentemente se i trenta giorni non sono ancora decorsi alla medesima data del 1° marzo.

Pertanto, i procedimenti pendenti al 1° marzo, perché avviati prima dell’entrata in vigore delle modifiche, si possono concludere con le nuove regole.

Esempio: se la verifica per un pagamento di 15mila euro è stata effettuata il 20 febbraio e il 23 febbraio è giunta la comunicazione di esistenza dell’inadempimento, la sospensione opererà per 60 giorni dal 23 febbraio dal momento che la sospensione di 30 giorni è ancora in corso al 1° marzo 2018.

 

Enti esclusi

Le disposizioni attuative di tale previsione sono contenute nel D.M. n. 40/2008 applicabile limitatamente alle P.A. e alle società a “totale” partecipazione pubblica. Pertanto non si applica la disciplina per le società a prevalente partecipazione pubblica contemplate dall’art. 48-bis, ma prive della relativa disciplina transitoria, come previsto dall’art. 6 del decreto 40/2008, che, all’art. 1, ricomprende espressamente fra i soggetti pubblici solo le società a totale partecipazione pubblica.

 

Verifica dell'inadempimento

L’inadempimento del beneficiario delle somme dovute dalla P.A. o società a totale partecipazione pubblica si manifesta qualora risulti notificata una cartella di pagamento, non pagata, per la quale non è stata richiesta e accordata la dilazione del pagamento ovvero per la quale non vi è la sospensione della riscossione.

L’inadempimento si manifesta qualora il fornitore abbia ricevuto cartelle di pagamento per le quali non ha effettuato il pagamento o richiesto la dilazione entro 60 giorni dalla data di notifica. Non si è in presenza di una cartella per la quale è scaduto il termine di pagamento nei casi di rateazione: in tale ipotesi non trova applicazione l’art. 48-bis, D.P.R. 602/1973 per carenza del presupposto relativo all’inadempimento. Diverso è il caso in cui il piano di dilazione preveda il mancato pagamento di 5 rate mensili anche non consecutive: in tal caso la cartella di pagamento risulta scaduta.

 

Certificazione del credito sulla Piattaforma Crediti Commerciali

L’art. 7-bis del D.L. 35/2013 prevede che siano puntualmente rilevate sulla piattaforma per la certificazione dei crediti:

·          l’invio della fattura da parte del creditore;

·          la ricezione della fattura da parte della P.A.;

·          la contabilizzazione della fattura da parte della P.A.;

·          la comunicazione dei debiti scaduti da parte dell’ente debitore entro il giorno 15 del mese successivo alla data di pagamento;

·          il pagamento della fattura da parte della P.A.

Il processo di certificazione istituito da alcuni anni per i crediti vantati dai fornitori verso gli enti pubblici avviene per il tramite di una piattaforma elettronica predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato.

I creditori possono verificare il puntuale adempimento delle fasi del processo delle fatture relative a crediti certi, liquidi ed esigibili, fino alla data di pagamento che spesso non è conosciuta dai fornitori.  

La piattaforma per la certificazione dei crediti (http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml) ha reso trasparente l’intero ciclo di vita dei crediti commerciali per i quali è stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento.

L’istanza di certificazione del credito commerciale può essere presentata da società, impresa individuale o persona fisica che vanti un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile, scaturente da un contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti nei confronti di una P.A.

 

 

01/03/2018

 

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Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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